Sospensione dei canoni di leasing delle imprese di autotrasporto di
merci per conto di terzi
Si segnala che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 23 ottobre 2026, n. 247, il Decreto-Legge 23 ottobre 2026, n. 193.
Nel medesimo Decreto, al Capo II, è contenuta una disposizione recante “Sospensione dei canoni di leasing delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi” (art. 3).
La norma dispone che:
- comma 1 - Al fine di sostenere la continuità operativa e la liquidità delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, le medesime imprese possono avvalersi delle misure di sostegno finanziario di cui al presente articolo con riferimento ai contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto i veicoli impiegati nell'esercizio dell’attività;
- comma 2 - Per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto i veicoli impiegati nell'esercizio dell’attività di impresa di cui al comma 1, le imprese interessate possono richiedere la sospensione del pagamento dei canoni in scadenza nel periodo compreso tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027 ovvero, in alternativa, la sospensione del solo rimborso della quota in conto capitale degli stessi. A decorrere dalla presentazione della richiesta e fino al 31 marzo 2027, le operazioni di locazione finanziaria interessate dalla sospensione non possono essere risolte, revocate né dichiarate decadute dal beneficio del termine per effetto della sospensione medesima. Il piano di rimborso dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente al pagamento degli elementi accessori, senza alcuna formalità e il termine finale del contratto è prorogato per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Gli interessi maturati durante il periodo di sospensione sono corrisposti secondo le modalità previste dal contratto di locazione finanziaria ovvero, in sede di attuazione della sospensione, secondo condizioni e modalità più favorevoli per l'impresa utilizzatrice concordate tra le parti.
I clienti che fossero rimasti coinvolti possono pertanto richiedere la sospensione dei pagamenti scegliendo tra due modalità:
- Totale: prevede la sospensione dell'intero importo del canone; in questo caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione, calcolati sul debito residuo in linea capitale al tasso contrattuale, saranno rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal primo canone scadente dopo il termine di sospensione e per un numero di canoni pari a quelli sospesi;
- Parziale: prevede la sospensione della sola quota capitale; in questo caso gli interessi dovuti durante il periodo di sospensione saranno calcolati al tasso pattuito nel contratto e corrisposti alle scadenze previste dal piano di ammortamento originario.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Per la sospensione non saranno applicate spese o commissioni né saranno richieste ulteriori garanzie.
Di seguito potete trovare il modulo di richiesta moratoria da compilare, comprensivo di autocertificazione che il/i veicolo/i oggetto del/i contratto/i di leasing per il quale è richiesta la sospensione sono impiegati nell'esercizio dell'attività d'impresa, da trasmettere via e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Per maggiori informazioni è possibile scrivere al nostro ufficio Rinegoziazioni (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.">Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.).
Decreto Legge 23 ottobre 2026 n. 193